Dal 19 luglio 2026 il divieto di distruzione degli invenduti riguarda abbigliamento e calzature
L'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1781 vieta di distruggere i prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII, e quell'allegato oggi contiene due sole famiglie: abbigliamento e accessori di abbigliamento, e calzature. La data però non è uguale per tutti: 19 luglio 2026 per le imprese sopra la soglia delle PMI, 19 luglio 2030 per le medie imprese, mentre piccole e microimprese restano fuori dal divieto. Cedere l'intera partita a chi la rivende non rientra nella definizione di distruzione: è una compravendita, e come tale lascia un contratto, una lista e un bonifico. Per un magazzino pieno la domanda pratica non è quindi se sia consentito vendere, ma che cosa resta agli atti quando qualcuno, più avanti, chiederà conto di quella partita. Questa pagina mette in fila le date, l'elenco dei prodotti, l'obbligo di pubblicazione annuale e i documenti con cui una cessione si dimostra.
- Accordo di riservatezza reciproco, firmato prima che Lei invii la prima lista della merce
- Nel contratto di compravendita il divieto per noi di rivendere la merce sul Suo mercato domestico
- Pagamento del 100% con bonifico bancario prima del carico
- Prezzo fermo sull'intera partita entro 48 ore dalla lista completa, da 1.000 pezzi, il ritiro lo organizziamo noi
Il divieto non scatta per tutte le imprese nello stesso giorno
Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1 è breve: dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII. Lo stesso paragrafo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese, e si applica alle medie imprese soltanto a decorrere dal 19 luglio 2030. Il regolamento non conia una definizione propria di dimensione aziendale: rinvia all'allegato I, articolo 2, della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. L'espressione grande impresa nel testo non compare affatto, per quanto venga usata come sinonimo di tutto ciò che sta sopra la media impresa.
Il capo VI non inizia però con il divieto. L'articolo 23 fissa un principio generale già oggi in vigore, senza soglie dimensionali e senza date differite: gli operatori economici adottano le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare di dover distruggere i prodotti di consumo invenduti. Chi resta fuori dal divieto per dimensione, quindi, non resta fuori dal capo VI.
Le deroghe esistono, ma sono l'eccezione scritta e non la via d'uscita generale: il regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione del 9 febbraio 2026, pubblicato in GU UE il 22 aprile 2026 ed entrato in vigore il 12 maggio 2026, stabilisce i casi in cui il divieto non opera. Sono ipotesi delimitate, non un lasciapassare per la merce che resta vendibile. Quale deroga valga per il Suo caso concreto lo stabilisce il Suo consulente sulla base dei Suoi numeri, non un fornitore.
L'allegato VII oggi elenca soltanto abbigliamento, accessori e calzature
L'elenco dei prodotti la cui distruzione è vietata è chiuso e si legge per codici della nomenclatura combinata. Prima voce: articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, cioè il 4203 per quelli di cuoio o di pelli, l'intero capitolo 61 per la maglieria e l'uncinetto, l'intero capitolo 62 per i capi diversi da quelli a maglia, più 6504 e 6505 per cappelli e altri copricapo. Seconda voce: calzature, dal 6401 al 6405.
Conta poi che cosa il regolamento consideri invenduto. La definizione dell'articolo 2 comprende surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e in più i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso previsto dall'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE. I resi rientrano quindi nel perimetro, anche quando in contabilità stanno su una voce separata. Chi tiene a magazzino capi e scarpe è dentro dalla prima versione dell'allegato, resi compresi.
Cedere la partita non è distruggerla: la norma separa il rifiuto dalla vendita
La parola distruzione ha nell'ESPR un significato definito: il danneggiamento intenzionale del prodotto o il disfarsene come rifiuto, con l'eccezione del caso in cui ci si disfi del prodotto esclusivamente per consegnarlo a fini di preparazione per il riutilizzo, ricondizionamento e rifabbricazione compresi. Una compravendita non è nessuna delle due cose. La merce non diventa rifiuto: cambia proprietario e resta merce.
Detto in termini di magazzino: una partita di capi o di calzature nuovi che esce con un contratto di compravendita e una fattura non è il problema da risolvere prima del 19 luglio 2026. Il problema è ciò che nessuno riesce a collocare e che finisce a smaltimento perché è la voce più rapida da chiudere. Il divieto colpisce quella seconda uscita, non la prima.
Quello che resta agli atti conta quindi quanto la decisione. Un contratto di compravendita con la lista della merce in allegato dice che cosa è uscito dal magazzino, in quale quantità e verso chi, e regge anche quando la partita viene ripresa in mano a distanza di anni. Nello stesso contratto è scritto il divieto per noi di rivendere la merce sul Suo mercato domestico. Gli estratti delle clausole sono illustrativi: fa fede il testo del contratto di compravendita firmato.
Girare l'invenduto a un'impresa più piccola perché se ne disfi è vietato per iscritto
Il paragrafo 2 dell'articolo 25 chiude in anticipo la scorciatoia più prevedibile: gli operatori economici che non sono soggetti al divieto non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto. Una microimpresa o una piccola impresa non può essere usata come impianto di smaltimento per conto terzi, e la sua esclusione dimensionale non si trasferisce alla merce che riceve. La norma guarda alla merce, non alla dimensione di chi la tiene in mano per ultimo.
La conseguenza pratica riguarda la scelta della controparte. Chi ritira una partita per rivenderla e chi la ritira per farla sparire firmano documenti diversi e lasciano tracce diverse: nel primo caso il titolo con cui la merce lascia il Suo magazzino è una vendita, nel secondo una consegna a chi si occupa di smaltimento. La domanda da porre a chi compra è quindi una sola: è uno stocchista che rivende, o un impianto di smaltimento? Noi acquistiamo in proprio per rivendere, e con la firma il rischio di prezzo passa a noi.
Le quantità distrutte finiscono ogni anno su un sito pubblico, quelle vendute no
Al divieto l'articolo 24 affianca un obbligo di trasparenza. Le imprese che vi sono soggette pubblicano ogni anno, su un sito liberamente accessibile, le quantità e i pesi dei prodotti di consumo invenduti scartati, le ragioni dello scarto e la quota avviata a preparazione per il riutilizzo, a riciclaggio o a smaltimento. Valgono le stesse esclusioni dimensionali previste per il divieto, quindi chi rientra nell'uno rientra di regola anche nell'altro.
È qui che una cessione si vede da fuori. Una partita venduta con contratto e fattura non è un prodotto scartato: non entra nella riga delle quantità distrutte e non chiede una ragione da scrivere accanto. Il numero che l'anno successivo compare sul sito dipende esattamente da questo, cioè da che cosa è uscito dal magazzino come vendita e da che cosa è uscito come rifiuto.
Questa pagina riporta le norme, non le sostituisce. Quello su cui rispondiamo noi è soltanto il lato della compravendita: che cosa esce, con quali documenti e a quali condizioni. Se la Sua impresa rientri nel divieto, con quale decorrenza e con quali obblighi di pubblicazione, è una valutazione che spetta a Lei e al Suo consulente sulla base dei Suoi numeri.
Come si svolgono i prossimi giorni
Richiesta e risposta
Ci indica marchio o categoria e all'incirca quanti pezzi sono a magazzino. Risponde un acquirente con nome e cognome, entro un giorno lavorativo, via e-mail o al telefono, come preferisce. Se la partita non rientra nel profilo lo diciamo subito, invece di tenerla in valutazione per settimane.
Riservatezza reciproca
L'accordo di riservatezza si firma prima che Lei invii la prima lista della merce, se preferisce sul Suo modello. Vale in entrambe le direzioni e resta in piedi anche se la vendita non si fa. Solo dopo si parla di articoli, taglie e quantità.
Prezzo fermo sull'intera partita
Entro 48 ore dalla lista completa riceve un prezzo fermo sulla partita nel suo complesso, non per articolo e non per taglia. Il numero lo diciamo nella conversazione. In quel momento nulla La obbliga a vendere.
Pagamento, poi ritiro
Prima il contratto di compravendita, con la lista in allegato e la clausola sul mercato domestico, poi il 100% dell'importo con bonifico bancario. Si carica solo a pagamento ricevuto. Il ritiro presso il Suo magazzino lo organizziamo noi.
Parliamo della partita prima che diventi una voce da smaltire
Per il primo scambio non servono lista né calcoli. Marchio o categoria, all'incirca quanti pezzi ci sono a partire da 1.000, e se è disposto a parlare di una vendita. Risponde un acquirente con nome e cognome entro un giorno lavorativo. L'accordo di riservatezza si firma prima della prima lista, il prezzo fermo sull'intera partita arriva entro 48 ore da quella lista.
Tre informazioni bastano: marchio o categoria, una partita da 1.000 pezzi in su e la disponibilità a parlare di una vendita. Un campo per il prezzo non c'è: la valutazione la facciamo noi.
Ricevuto. Il suo prezzo e in preparazione.
Un acquirente risponde entro un giorno lavorativo, il prezzo fermo segue entro 48 ore. Tutto sotto riservatezza.
Domande frequenti
La nostra è una piccola impresa. Il divieto ci riguarda oppure no?
Il paragrafo 1 dell'articolo 25 non si applica alle microimprese e alle piccole imprese, e si applica alle medie imprese solo dal 19 luglio 2030. Le dimensioni si leggono con le definizioni della raccomandazione 2003/361/CE, non con criteri propri dell'ESPR. Resta però l'articolo 23, che vale per tutti già oggi e chiede le misure ragionevoli per evitare di dover distruggere l'invenduto. La verifica sui Suoi numeri spetta al Suo consulente: noi Le diciamo che cosa dice il testo, non che cosa fare.
Se vi cediamo la partita, quella cessione conta come distruzione?
No. La definizione dell'articolo 2 parla di danneggiamento intenzionale o del disfarsi del prodotto come rifiuto, e una compravendita non rientra in nessuna delle due ipotesi: la merce cambia proprietario e resta merce nuova destinata alla rivendita. Da parte Sua restano agli atti il contratto di compravendita con la lista della merce in allegato, la fattura e un bonifico arrivato prima del carico.
Una parte dello stock l'abbiamo già mandata a distruzione. Adesso ci mette in difficoltà?
Il divieto dell'articolo 25 decorre dal 19 luglio 2026, e per le medie imprese dal 19 luglio 2030: non guarda indietro. L'articolo 23, invece, chiede già oggi a tutti gli operatori economici le misure ragionevoli per evitare di arrivare alla distruzione, e non conosce soglie dimensionali. Che cosa questo comporti per le operazioni già chiuse lo valuta il Suo consulente sulla base dei Suoi documenti. Per la merce ancora a scaffale la strada resta la cessione dell'intera partita, con contratto e fattura.
Nella pubblicazione annuale dobbiamo indicare a chi abbiamo venduto la partita?
L'articolo 24 riguarda i prodotti invenduti scartati: quantità, pesi, ragioni dello scarto e destinazione. Una partita venduta non è un prodotto scartato, quindi non entra in quell'elenco, e il nome dell'acquirente non è tra le informazioni che la norma chiede di pubblicare. Come la Sua impresa compili in concreto quella pagina lo stabilisce il Suo consulente sui Suoi dati.
I resi dei clienti rientrano negli invenduti?
Sì. La definizione di prodotto di consumo invenduto richiama espressamente i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso previsto dall'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE. In contabilità possono stare su una voce separata, ma ai fini del capo VI restano invenduti a tutti gli effetti. Per noi, se sono capi o calzature nuovi, entrano nella partita come il resto.
Possiamo affidare la merce a un operatore più piccolo che se ne occupi al posto nostro?
Non per farla distruggere. Il paragrafo 2 dell'articolo 25 stabilisce che gli operatori non soggetti al divieto non possono distruggere i prodotti invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto, quindi l'esclusione dimensionale della controparte non si estende alla Sua merce. Cedere la partita a chi la rivende è un'altra cosa e produce documenti diversi: contratto, lista in allegato, fattura, pagamento.
La Commissione può aggiungere altre categorie all'allegato VII?
Sì. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 le consentono di modificare l'elenco con un atto delegato, quindi la lista di oggi non è una lista definitiva. Al momento restano fuori dal divieto elettronica, mobili e cosmetica, mentre abbigliamento, accessori e calzature sono dentro dalla prima versione dell'allegato. Chi oggi è fuori dal divieto resta comunque dentro all'articolo 23, che non ha soglie né date differite.